Chiarimenti e-commerce prodotti alimentari: autorizzazioni – informazioni da fornire al cliente – delivery o take away

Gen 28, 2021

Per vendere alimenti su una propria Piattaforma E-Commerce è sempre necessario presentare al SUAP, prima dell’inizio dell’attività, anche la Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), per aggiornamento della Registrazione già in essere. Non occorre alcun titolo di legittimazione Amministrativo aggiuntivo quando l’attività di commercio elettronico è accessoria ad altra Licenza di vendita commerciale, compresa quella di prodotti artigianali alimentari di propria produzione.
Per l’avvio di un’attività principale, invece, di vendita per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio:

  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, (Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)
  • La Notifica Sanitaria alimentare, altrimenti detta notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

 

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL CLIENTE ON-LINE

Per quanto riguarda la vendita online diretta da produttore a consumatore senza intermediari di alimenti e bevande sfusi, il consumatore deve avere informazioni precise, oltre a essere normato dalle regole comuni previste per il settore alimentare (*) disciplinato dall’art. 14 del regolamento (UE) 1169/2011. La norma prevede che le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza, siano resi disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiano sul supporto della vendita a distanza o siano fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare, senza che siano imposti costi supplementari ai consumatori.

Vuol dire che nel sito per ogni prodotto devono comparire:

  • la denominazione dell’alimento,
  • l’elenco ingredienti,
  • le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili,
  • la presenza di allergeni,
  • il titolo alcolometrico per le bevande alcoliche,
  • la percentuale di glassatura.

È necessario anche precisare se è stato confezionato in atmosfera protettiva. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere disponibili anche al momento della consegna, questo vuol dire che su ogni piatto di gastronomia, dolce o salato, deve esserci un’etichetta che il consumatore possa leggere dopo la consegna. La questione è particolarmente importante soprattutto per quanto riguarda la presenza di allergeni.

DELIVERY O TAKE AWAY

Questa la ragione per cui, anche con riferimento agli obblighi informativi, gli esercizi che intendano fornire il delivery o il take away sono tenuti a rispettare unicamente quelli ordinariamente prescritti a norma dei commi 8 e 9 dell’art. 19, D.Lgs. n. 231/2017, ai sensi del quale “[…] è obbligatoria l’indicazione delle sostanze o prodotti di cui all’allegato II del Regolamento UE n. 1169/11”, i cosiddetti allergeni.

Riepilogando: sia quando viene effettuato la vendita per asporto in cui è il consumatore a recarsi presso l’esercizio (take away), sia quando il consumatore richiede che la prestazione dell’attività di somministrazione avvenga presso il proprio domicilio (delivery), le attività di ristorazione sono tenute a indicare solo gli allergeni e, nei casi espressamente previsti all’Allegato VI, parte A, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, gli ingredienti “decongelati”, fatti salvi i casi di deroga ivi stabiliti.
L’avviso della presenza di allergeni deve essere fornita, per ciascun piatto, prima che questo sia servito al consumatore e può essere comunicata tramite menu, apposito cartello o sistemi digitali (in quest’ultimo caso è comunque necessario che il titolare riporti tali informazioni anche in apposita documentazione scritta facilmente reperibile dall’autorità di controllo).”

Vi invitiamo a contattarci per verificare se la vs azienda necessità di adeguamenti a quanto sopra riportato.