Reg. UE 775/2018 l’obbligo di dichiarazione dell’origine dell’ingrediente primario

Apr 14, 2020

Ai sensi del Reg. UE 775/2018 l’obbligo di dichiarazione dell’origine dell’ingrediente primario diventerà obbligatorio per i prodotti preimballati/preconfezionati commercializzati o etichettati a partire dal 1° aprile 2020.

  1. Quando scatta l’obbligo di dichiarazione dell’origine dell’ingrediente primario
    L’origine dell’ingrediente primario va dichiarata solo quando sussistono entrambe queste condizioni:
    1. è presente in etichetta l’origine del prodotto finito;
    2. l’origine del prodotto è diversa da quella dell’ingrediente primario.
      Quindi, in assenza di un’indicazione di origine del prodotto, non vi è obbligo di dichiarare l’origine dell’ingrediente primario.
  2. Cosa si intende per ingrediente primario
    «ingrediente primario»: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa.
    L’operatore responsabile potrà individuare come “ingrediente primario” quello che quantitativamente rappresenta più del 50% di un alimento (CRITERIO QUANTITATIVO), oppure in alternativa quello che qualitativamente distingue e caratterizza l’alimento da quelli similari, e del quale quindi generalmente deve essere riportata la percentuale di utilizzo (CRITERIO QUALITATIVO).
  3. Quali indicazioni sono considerate “indicazioni di origine” del prodotto
    1. termini quali “prodotto in”, “made in”, “fabbricato in”, “prodotto dell’Italia”, “prodotto Italiano”, “prodotto tedesco” ecc. sono considerati indicazioni di origine a tutti gli effetti
    2. bandiere o mappe di paesi o regioni si considerano indicazioni di origine;
    3. altri elementi che simboleggiano chiaramente una nazione, quali famosi monumenti, paesaggi o persone, famosi eventi o competizioni sportive che si svolgono notoriamente in una nazione, vanno valutati caso per caso.
  4. Quali indicazioni NON sono considerate “indicazioni di origine” del prodotto
    1. marchi, nomi aziendali, ragioni sociali ed indirizzi del produttore/confezionatore, o altre simili indicazioni finalizzate ad individuare il nome o la sede di un’azienda;
    2. le denominazioni legali di vendita di prodotti che, a causa della normativa, devono necessariamente contenere un nome geografico, non si considerano indicazioni di origine;(prodotti dop;igp;ecc…)
    3. le denominazioni consuetudinarie che contengono un’indicazione geografica che, tuttavia, viene riferita dalla generalità dei consumatori ad un modo di essere e di presentarsi dell’alimento, e non alla sua origine. (Es:“Pesto alla genovese”);
  5. Come si deve dichiarare, quando obbligatoria, l’origine dell’ingrediente primario:
    L’indicazione del paese d’origine di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine indicato per l’alimento, viene fornita:
    1. con riferimento a una delle seguenti zone geografiche (secondo i vari casi previsti dall’art. 2 del Reg. UE 775/2018)
    2. oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
      Tale indicazione deve essere riportata in etichettatura in ogni caso:
      1. con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (vale a dire almeno 1,2mm di altezza riferiti alla “x” minuscola, oppure 0,9 mm riferiti a tale lettera se la superficie maggiore del packaging non supera gli 80cm quadrati);
      2. nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o luogo di provenienza di un alimento (indipendentemente da come viene indicata quest’ultima).
        Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della norma:
        1. prodotti DOP o IGP (che seguono i loro disciplinari);
        2. prodotti già soggetti a norme verticali comunitarie che prevedono determinate modalità di indicazione dell’origine degli ingredienti (biologico, oli vergini o extravergini di oliva, miele ecc.), dove è applicabile la norma specifica;
        3. sino ai prodotti commercializzati o etichettati entro il 1° aprile 2020: i prodotti soggetti a norme nazionali non armonizzate (per il caso Italiano riso, pasta, derivati del pomodoro, latticini ecc.) dovranno seguire tali norme. Dopo la data indicata, dovranno conformarsi al Reg. UE 775/2018.

          In sintesi, per un prodotto la cui etichetta non rechi alcun marchio, denominazione, raffigurazione o altro segno o indicazione che possa evocare un determinato luogo, l’indicazione dell’origine non assurge a menzione obbligatoria di etichettatura e, pertanto, può essere omessa.
          L’informazione sul Paese d’origine è obbligatoria, invece, quando il consumatore può essere tratto in inganno a causa della sua stessa natura (come può essere il caso di alimenti tipicamente associati ad un determinato territorio) o delle informazioni, anche grafiche, che lo accompagnano.
          In tal caso, l’obbligo di riportare in etichetta l’indicazione di origine dell’alimento comporterà, quale conseguenza necessaria, anche l’obbligo di riportare l’origine del relativo ingrediente primario, se diversa da quella dell’alimento globalmente inteso.

Restiamo a disposizione, per ulteriori, informazioni.