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Emergenza Coronavirus DPCM 10 Aprile 2020

Apr 14, 2020

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Riassumiamo quanto di interesse per le attività commerciali e per le produzioni:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
    Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

    Commento: Riparte il commercio all’ ingrosso di carta e della cancelleria, per consentire la rifornire le cartolerie di penne, pennarelli, quaderni pronte alla riapertura insieme alle librerie e ai negozi per bambini, una eccezione perché sul resto dell’abbigliamento la serranda resta abbassata. Per cui dal 14 aprile 2020 si potranno di nuovo vendere gli articoli dii cancelleria mentre continueranno ad essere inibiti i reparti che vendono prodotti non ricompresi nelle attività autorizzate da elenco dell’Allegato 1

  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

    Commento: In regione Campania bisognerà verificare eventuali successive proroghe delle restrizioni da parte del Governatore del Luca per: consegna a domicilio, vendita on line che ricomprendono anche i reparti(cucina;pasticceria)all’interno dei supermercati, situazioni che non si registrano al Nord.

  3. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’ interno dei locali più del tempo necessario all’ acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’ allegato 5:
    1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
    2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
    3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
    4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
    5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
    6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
    7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
      1. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
      2. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
      3. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
    8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

      Commento e Novità: Il dpcm elenca le misure per gli esercizi commerciali aperti, indicando la necessità di utilizzare guanti usa e getta per fare la spesa e la mascherina in tutte le fasi lavorative dove non si possa mantenere la distanza. Prevista la sanificazione due volte al giorno.In più si prevede che nei piccoli negozi, entro i 40 metri quadri, si entri uno per volta e con la presenza di massimo due operatori. Per scaglionare gli accessi si prevedono anche “ampliamenti delle fasce orarie”. Alla cassa si deve trovare l’igienizzante per le mani, anche prima di digitare il Pin del bancomat.Percorsi di entrata ed uscita, informazioni mediante cartellonistica o messaggi in filo diffusione per garantire il distanziamento.Ampliamento delle fasce orarie di apertura al pubblico.

  4. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  5. si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie e di promuovere il lavoro agile;
  6. Sull’ intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
  7. È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
  8. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

    Commento: Il rispetto delle regole previste dal Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 è requisito essenziale per la prosecuzione in sicurezza dell’atività.